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Si precisa che, nel modulo (All. A8 bando giusta DGR n. 2548 del 04.08.2009; All. A9 bando giusta DGR n. 2549 del 04.08.2009) - dichiarazione de minimis formulata ai sensi del Reg. CE n. 1998 del 15.12.2006 dove c’è scritto: "...avente diritto alla concessione di un contributo da parte della Regione del Veneto pari ad Euro **** giusto decreto del Dirigente regionale competente..." va inserito l’importo assegnato con lettera di ammissione a contributo per lo specifico progetto. Mentre nella parte finale del modulo, sotto la tabella dove c’è scritto: "... e pertanto può beneficiare del contributo di Euro **** quale quota del contributo ...", qui va indicato l’importo che la singola ditta assume a beneficio. |
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Nel caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto o contratti di equivalente natura giuridica, al fine di determinare il costo orario si utilizzi un “registro ore mensile”, che riporti il nome della persona, le ore lavorate nel progetto, la firma del collaboratore e la firma del responsabile del progetto. Sulla base dell’importo lordo del contratto sottoscritto, se non totalmente dedicato al progetto, si dovrà individuare la percentuale di impegno del collaboratore. |
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In caso di beni durevoli già in possesso dei beneficiari del finanziamento o che vengano acquistati per l’esecuzione del progetto, si potrà esporre come costo direttamente imputabile al progetto la quota parte dell’ammortamento ordinario corrispondente all’utilizzo del bene per la durata del progetto. Nel caso in cui il bene sia utilizzato anche per attività estranee al progetto, l’ammortamento imputabile al progetto sarà proporzionale all’utilizzo del bene nell’ambito del progetto stesso.
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Questa dichiarazione va compilata dai beneficiari che hanno scelto di optare per il regolamento CE N. 70/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e pubblicato nel GUCE 13.01.2001 n. L 10. |
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I soggetti beneficiari che hanno optato, in fase di domanda di ammissione a contributo, per l’applicazione del regolamento CE N. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e pubblicato nel GUCE 28.12.2006 n. L 379. Si rammenta che il presente regolamento ha sostituito, a partire dalla data 1 Gennaio 2007, il precedente regolamento (CE) n. 69/2001.
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Nel caso di nuovo acquisto, il costo ammissibile sarà commisurato all’importo della fattura al netto dell’IVA, proporzionalmente all’uso effettivo per il progetto stesso (quindi l’intero importo nel caso di un utilizzo al 100%). |
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Non sono previste restrizioni per le imprese artigiane. |
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No, non ci sono quote associative da versare. |
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Sì, si può presentare un nuovo Patto, nel caso si voglia essere riconosciuti con lo status di Distretto Produttivo o Metadistretto per il triennio successivo. Nel caso di rinnovo del Patto, questo potrà avere la stessa denominazione del vecchio. Il nuovo Patto conterrà un programma e un piano finanziario di massima per il successivo triennio di vigenza. |
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